Statuto Associazione Culturale La Margutta ETS-APS
Titolo I – Costituzione e scopi
ART. 1 – COSTITUZIONE
Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “La Margutta ETS-APS” con sede a Corridonia, in via Garibaldi, 61.
ART. 2 – finalità e attività
L’Associazione “La Margutta ETS-APS” non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività così come previste dal D.Lgs. n. 117/2017 art. 5 commi f) e i), ovvero organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative della tradizione storica della cittadina di Corridonia, denominata “Montolmo” durante il periodo del Medioevo. L’Associazione ha lo scopo altresì di realizzare ogni anno la cosiddetta Rievocazione Storica “La Margutta”, così storicamente documentata del libro “Memorie di Pier Paolo Bartolazzi” (periodo storico 1450-1490); l’obiettivo è di valorizzare e di diffondere le tradizioni della Storia Medioevale di Corridonia. L’Associazione si prefigge inoltre il fine di far conoscere, anche oltre il territorio comunale, l’evento storico e di promuovere lo stesso a livello nazionale, anche attraverso l’organizzazione di trasferte e/o la partecipazione e la collaborazione a manifestazioni affini e del medesimo spirito.
L’Associazione si propone altresì le seguenti finalità:
1) Eventi artistico/storico/culturali
2) Allestimento mostre
3) Realizzazione di convegni storico culturali
È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Titolo II – Norme sul rapporto associativo
ART. 3 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Sono ammessi a far parte della Associazione le persone fisiche le quali, condividendo le finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Non possono essere soci gli enti commerciali. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni natura in relazione alla ammissione degli associati.
Ai fini della adesione alla Associazione abbia interesse può farne richiesta al Consiglio di Cernita, che p l’organo deputato a decidere sull’eventuale ammissione. I richiedenti si impegnano ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Cernita e dall’Assemblea dei Soci ed a partecipare alla vita associativa.
Le richieste di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Cernita, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita della Associazione, intervenendo in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, e per la nomina degli organi elettivi della Associazione. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione stessa.
ART. 5 – PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI
L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
ART. 6 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
La qualità di associato si perde per decesso e/o per recesso volontario
.Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, per iscritto all’Associazione, tramite lettera, mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l’avvenuta ricezione; il recesso ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.
I soci possono essere espulsi, nel caso di comportamento difforme e che rechi pregiudizio agli scopi al patrimonio della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
Titolo III – Organi sociali
ART. 7 – ORGANI ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio di Cernita (Consiglio Direttivo);
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L’elezione degli organi della Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ART. 8 – L’ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci:
1)Soci fondatori;
2)Soci onorari;
3)Soci ordinari.
Essa è convocata dal Presidente, a seguito di Delibera del Consiglio di Cernita, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consultivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.
La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l’avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. È ammessa una sola delega per associato, ad eccezione dell’elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio fondatore anziano.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell’Associazione.
ART. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA: POTERI E REGOLE DI VOTO
L’Assemblea ordinaria deve:
1)discutere ed approvare il Bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e dai Revisori dei Conti;
2)eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti;
3)discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
ART. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: POTERI E REGOLE DI VOTO
L’Assemblea straordinaria delibera:
1)sulle modifiche dello Statuto;
2)sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione in presenza di almeno un quarto degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 11 – CONSIGLIO DI CERNITA (CONSIGLIO DIRETTIVO): COMPOSIZIONE
La Cernita, organo esecutivo dell’Associazione, è composto da:
1) un Presidente;
2) un Presidente Onorario;
3) un Vicepresidente;
4) un Segretario;
5) un Tesoriere;
6) sei Consiglieri
ART. 12 – IL CONSIGLIO DI CERNITA (CONSIGLIO DIRETTIVO): COMPETENZE E DURATA IN CARICA
Il Consiglio di Cernita (Consiglio Direttivo) è convocato dal Presidente e ha il compito di organizzare e di sovraintendere la direzione di ogni manifestazione o evento che la Associazione “la Margutta ETS-APS” intende porre in essere, nonché tutte quelle attività a sfondo sociale/culturale/storico e di intrattenimento, senza scopo di lucro al fine di realizzare lo scopo della Associazione, di cui all’art. 2; il Consiglio cura l’immagine della manifestazione e/o delle manifestazioni che intende realizzare, dando le direttive storiche, culturali, artistiche e spettacolari.
Il Consiglio di Cernita può incaricare, per il miglioramento della manifestazione, tecnici specializzati per consulenze e collaborazioni nei settori specifici. Il Consiglio predispone gli atti da sottoporre alla Assemblea, formalizza le proposte e la gestione dell’Associazione, elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno ed elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise per singole voci, le previsioni di spesa e di entrate relative all’esercizio annuale successivo; il Consiglio delibera sulle nuove adesioni e fissa la quota annuale di adesione alla associazione.
Il Consiglio di Cernita è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da cinque a undici, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.
I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e le varie cariche di settore.
È compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio di Cernita, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dallo stesso Consiglio di Cernita o dal Presidente. È compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria della Associazione e in particolare della tenuta dei libri contabili.
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI, modalità di convocazione E FUNZIONAMENTO
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, lettera, mail o altro strumento tecnologico, che deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
Il Presidente, in qualsiasi momento può convocare il Consiglio per motivi urgenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto dal componente più anziano del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
ART. 14 – IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio di Cernita. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Resta in carica cinque anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera della maggioranza dei consiglieri, con le stesse maggioranze previste all’atto della nomina.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal consigliere più anziano di età. Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di Cernita, e li presiede; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio di Cernita, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. Il Presidente conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività connesse alla realizzazione dello scopo dell’Associazione, con approvazione del Consiglio di Cernita.
ART. 15 – PRESIDENZA ONORARIA
Il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, tra chi si è distinto per l’opera svolta nel perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione e nel contempo rappresenta la continuità e la memoria storico-culturale della manifestazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.
Il Presidente Onorario ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale; partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa. Il Presidente Onorario deve accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno e condividere gli scopi di cui all’articolo 2.
ART. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo contabile dell’Associazione; esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. I componenti del Collegio dei revisori rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla l’Amministrazione dell’Associazione dal punto di vista finanziario, e in particolare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili; il Collegio dei Revisori può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, a cui presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più revisori decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato subentrano i supplenti in ordine di età: essi rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma. I revisori così confermati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori vigente. Se con i supplenti non si riesce a completare il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente Statuto, affinché provveda all’integrazione del Consiglio tramite una nuova elezione. I revisori eletti secondo tale modalità rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori vigente. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
ART. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è l’organo interno di garanzia, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge inoltre funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea fra i soci stessi. I componenti del Collegio restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:
1) controllare il corretto funzionamento dell’Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
2) decidere in merito alle controversie, sollevate da uno o più soci, relative all’interpretazione dei principi e delle disposizioni statutarie;
3) svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l’Associazione, o fra gli organi di quest’ultima.
L’Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa da ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del Collegio dei Probiviri non può più essere appellata ad altro organo dell’Associazione e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata, non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più probiviri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, essi vengono sostituiti tramite elezione da parte dell’Assemblea, la quale deve essere convocata secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente Statuto. I probiviri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
Titolo IV – Norme sul patrimonio dell’Associazione
ART. 18 – RISORSE ECONOMICHE
1)L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
2)quote associative e contributi degli associati;
3)erogazioni liberali da parte di terzi;
4)eredità, donazioni e legati;
5)contributi di enti pubblici locali, nazionali o sovranazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
6)contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
7)entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
8)entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell’Associazione;
ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio di Cernita, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea.
ART. 19 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazioni nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.
ART. 20 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Titolo V – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
ART. 21 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione con le medesime finalità.
ART. 22 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme del D.lgs. 117/2017 e delle norme del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia a regolamenti interni.
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